
[{{{type}}}] {{{reason}}}
{{/data.error.root_cause}}{{texts.summary}} {{#options.result.rssIcon}} RSS {{/options.result.rssIcon}}
{{/texts.summary}} {{#data.hits.hits}}{{{_source.displayDate}}}
{{/_source.showDate}}{{{_source.description}}}
{{#_source.additionalInfo}}{{#_source.additionalFields}} {{#title}} {{{label}}}{{{title}}} {{/title}} {{/_source.additionalFields}}
{{/_source.additionalInfo}}Sebbene l’art. 107 TFUE sia da anni rimasto sostanzialmente immutato, l’ambito applicativo della nozione di aiuti di Stato ivi contemplata, nonché la relativa incompatibilità o compatibilità con il mercato comune, è al centro di un complesso percorso evolutivo, oggi estremamente vivo. Come ripetutamente affermato dalle medesime istituzioni europee, in merito all’applicazione delle misure di aiuto sussiste anche un ruolo dei giudici nazionali, ben distinto da quello della Commissione e della Corte di Giustizia. L’ordinamento nazionale sembra aver primariamente destinato ad assolvere tale ruolo il giudice amministrativo, per effetto della materia oggi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 del codice del processo amministrativo, lettera z-sexies). In seguito all’introduzione di tale nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., però, sono sorti vari profili di problematicità. In particolare, obiettivo della presente indagine è quello di verificare, con specifico riferimento agli aiuti di Stato “fiscali”, gli ambiti di tutela attualmente ricompresi nella giurisdizione tributaria nazionale, con particolare riguardo agli ultimi sviluppi della disciplina europea in tema di controllo sugli aiuti incompatibili, illegali e abusivi.