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{{/_source.additionalInfo}}Il d.lg. n. 33/2013 ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione sul web di documenti, dati ed informazioni e una nuova forma di accesso civico, distinto dall’accesso tradizionale ai documenti amministrativi, ispirato ad un malinteso e dilatato principio di trasparenza dai contorni indefiniti ed “immanente” all’attività dei pubblici poteri. In ciò consiste il punto debole della riforma, per la oggettiva difficoltà di conciliare la pretesa supremazia “ex lege” dell’interesse alla trasparenza sugli altri interessi e, in particolare, con il sistema di poteri e garanzie a tutela della riservatezza dei soggetti a cui i dati si riferiscono. Posto, quindi, che in relazione alla richiesta di accesso civico che li riguardi, non è configurabile un obbligo incondizionato di pubblicazione in capo alla P.A., occorre ricercare una soluzione che sia concretamente in grado di realizzare un bilanciamento tra gli interessi in conflitto, per la ovvia considerazione che, se è vero che la trasparenza deve essere perseguita al contempo, tuttavia, la dignità dell’individuo non può essere travolta.