
[{{{type}}}] {{{reason}}}
{{/data.error.root_cause}}{{texts.summary}} {{#options.result.rssIcon}} RSS {{/options.result.rssIcon}}
{{/texts.summary}} {{#data.hits.hits}}{{{_source.displayDate}}}
{{/_source.showDate}}{{{_source.description}}}
{{#_source.additionalInfo}}{{#_source.additionalFields}} {{#title}} {{{label}}}{{{title}}} {{/title}} {{/_source.additionalFields}}
{{/_source.additionalInfo}}Abstract
A giugno del 2015 il legislatore ha introdotto nel codice civile la disposizione di cui all’art. 2929-bis. Con essa si attribuisce la facoltà al creditore – se munito di titolo esecutivo ed al ricorrere dei presupposti in essa indicati – di agire trascrivendo il pignoramento direttamente sui beni immobili dei quali il debitore avrà alternativamente disposto mediante la costituzione di un vincolo di destinazione ovvero un trasferimento con un’alienazione a titolo gratuito a favore di un terzo acquirente, superando la necessaria fase di cognizione ordinaria che l’azione revocatoria avrebbe introdotto. La disposizione pone, nondimeno, una serie di interrogativi che la dottrina e la giurisprudenza non potranno non affrontare nella loro riconosciuta delicatezza. Nel contributo si prova ad indicare linee solutorie ad alcune di esse.