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{{/_source.additionalInfo}}Cass., Sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459; Pres. A. Spirito; Est. A. Giusti; M.V. (avv.ti M. Gioventù e P. Nesta) c. D.B. (avv. C. Lanzara)
Forma del negozio fiduciario – Contratto preliminare – Mandato senza rappresentanza – Promessa di pagamento – Onere della prova
Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un ac-quisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta pro-vato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’in-testazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresen-tando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.