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{{/_source.additionalInfo}}1. L’asserita inapplicabilità dell’art. 1327 c.c. ai contratti formali; l’esempio dei contratti della pubblica amministrazione. – 2. Segue: l’esempio delle clausole di proroga della giurisdizione nei contratti internazionali. – 3. L’art. 1327 c.c. e il neoformalismo negoziale: l’art. 2, comma 2, della legge sulla subfornitura. – 4. Critica della proposta di generalizzare l’applicazione dell’art. 2, comma 2, l. subf., sulla base della funzione informativa del formalismo in tale settore. – 5. La ratio dell’art. 1327 c.c. – 6. Raffronto fra le discipline contenute nell’art. 1327 c.c. e nell’art. 2, comma 2, l. subf. – 7. Segue: la ratio comune delle due norme. – 8. Necessità di riesaminare il rapporto fra l’art. 1327 c.c. ed i contratti formali sulla base delle premesse svolte nei paragrafi precedenti. – 9. Alcune opinioni che fondano la risoluzione del problema sulla natura della condotta esecutiva dell’oblato. – 10. Equivalenza funzionale fra la condotta esecutiva dell’oblato, valida ai sensi dell’art. 1327 c.c., e la dichiarazione di accettazione. – 11. Segue: il problema della protestatio; la condotta dell’oblato è un vero e proprio fatto concludente. – 12. Ragioni per le quali la qualificazione della condotta dell’oblato come fatto concludente non impedisce l’applicazione dell’art. 1327 c.c. ai contratti formali. – 13. Una regola generale ed alcune possibili regole speciali.