
Le Sezioni unite della Cassazione hanno definito un contrasto giurisprudenziale con riferimento al termine da cui decorre il diritto di rimborso per un’imposta dichiarata in contrasto con il diritto europeo dalla Corte di giustizia, che può essere individuato o dal termine del versamento dell’imposta, oppure dal momento in cui l’imposta viene dichiarata incompatibile. Il contribuente può agire per il rimborso solo nel termine decadenziale previsto dalle norme interne, che decorre dalla data del pagamento. La soluzione adottata dalla S.C. impone limitazioni all’effettiva tutela del contribuente: al di là del principio largamente affermato nell’ordinamento interno, infatti, nel caso di specie tali limitazioni vanno individuate nei meccanismi procedimentali interni utilizzati per il concreto esercizio del diritto al rimborso dell’imposta.
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The Grand Chamber of Italian Supreme Court resolved a conflict of case law referring to the deadline for refund a tax stated in conflict with European law by the European Court of Justice; this deadline can be identified in the date of payment or when the tax is declared in conflict. The taxpayer may demand the tax refund only in the deadline provided for domestic rules starting by the date of payment. The ISC statement imposes limitations to the effective protection of taxpayer: indeed, regardless of the accepted principle of protection of legitimate expectations in national law, in this case such limitations are identified in domestic procedural mechanisms used for the effective exercise of the right to a tax refund.